La fattura commerciale non contestata e, anzi, annotata nelle scritture contabili dell’imprenditore che l’ha ricevuta vale come prova della sussistenza del rapporto obbligatorio. L’annotazione, con il richiamo alla fattura da cui l’annotazione nasce, costituisce confessione del rapporto giuridico sottostante contro l’imprenditore che vi ha provveduto.





