L\’INPS chiarisce per quali contratti si applica il taglio del cuneo fiscale in busta paga da luglio e dicembre e calcola lo sconto con il cumulo di bonus.
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo previsto dal Decreto Lavoro (convertito nella Legge 85/2023), si applica sulla quota dei contributi IVS in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato (esclusi domestici), sia instaurati che instaurandi.
Nel taglio del cuneo fiscale sono compresi anche i rapporti di apprendistato, nel rispetto delle soglie di retribuzione mensile ammessa. Lo ha chiarito l’INPS, con la nuova Circolare 2924 del 10 agosto 2023, che spiega anche come si calcola lo sconto in presenza di altri bonus.
Sconto previdenziale fino a dicembre, caso per caso
La misura del taglio applicato al cuneo fiscale (in questo caso contributivo per invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quota a carico dei lavoratori) è pari a:
- 6%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
- 7%, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Per la tredicesima in un’unica soluzione, l’articolo 39 del DL 48/2023 non prevede invece sconti, quindi l’esonero trova applicazione secondo le misure seguenti:
- 2%, se la tredicesima mensilità non eccede l’importo di 2.692 euro;
- 3%, se la tredicesima mensilità non eccede l’importo di 1.923 euro.
Laddove la tredicesima con rateo mensile, la riduzione sul singolo rateo si applica nella seguente misura:
- 2%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
- 3%, se il rateo mensile di tredicesima non eccede l’importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).





